Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 aprile 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori dal Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i sostenitori della squadra giallo-rossa collocati nel settore denominato “curva sud”, all’inizio della gara ed al 40° del primo tempo, esibivano quattro striscioni, dal tenore provocatoriamente insultante per la madre di un sostenitore della squadra avversaria, deceduto in drammatiche circostanze;
rilevato altresì che dal medesimo settore, al 3°, 14°, 22° e 40° minuto del primo tempo, venivano ancora una volta indirizzati ai tifosi partenopei insultanti cori espressivi di discriminazione per motivi di origine territoriale (cfr CU 75 del 31 ottobre 2014, CU 80 del 10 novembre 2014 );
considerata la gravità di tale comportamento, idoneo ad acuire il clima di tensione tra le opposte tifoserie:
non ricorrendo il concorso delle circostanze ad effetto attenuante ex art. 13 n. 2 CGS;
visti gli artt. 12, nn 3 e 6, e 18, n 1 lett. e) CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.
Ammenda di € 12.000,00:
alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre, omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOROSIDIS Vasileios (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BASHA Migjen (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta): per avere, al 47° del secondo tempo, colpito un
calciatore della squadra avversaria con un violento calcio ad una gamba.
(legaseriea.it)