Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Gara Soc. JUVENTUS Soc. ROMA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11:03 odierne)
Gara Soc. GENOA Soc. SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che: dallesame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla
visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini. Verso l8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore Gradinata nord si introducevano nel settore Distinti, sfondando le porte di separazione,
vanificando con la violenza lintervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed oggetti di varia natura (bottiglie piene dacqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si raggruppavano sopra lingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle reti di recinzione, inveendo contro i propri calciatori, ritenuti rei dellandamento negativo della gara, e pretendendo lumiliante consegna delle maglie indossate. LArbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la consegna delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi totalità dei calciatori. Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini. Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS. Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1 lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e, dallaltro, dellattività di concreta cooperazione con le forze dellordine svolta dai dirigenti rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione allart.13, n.1 lettere a) e b) CGS).
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con lobbligo di disputare le prossime due gare nel proprio Stadio a porte chiuse.
Gara Soc. JUVENTUS Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus); 219/622 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dallazione di giuoco in svolgimento, si avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il bersaglio alla spalla sinistra (con visibili residui
). Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, laccaduto era sfuggito alla sua attenzione.
Non sussistendo alcun dubbio circa lintenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista, un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato dellIFAB, integra gli estremi di quella condotta violenta che, se non vista dallArbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
(...)
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI 1.500,00
PASQUAL Manuel (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MESTO Giandomenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
QUAGLIARELLA Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
(legaseriea.it)