Nei giorni scorsi la Federcalcio ha modificato nuovamente il diritto di recompra, ovvero il diritto di opzione del club cedente pattuito in un accordo di cessione del contratto di un calciatore professionista per il riacquisto a titolo definitivo del diritto alle sue prestazioni sportive, estendendone l'applicabilità anche ai prestiti temporanei. La recompra è salita agli onori della cronaca sportiva italiana nell’ambito del trasferimento di Morata dal Real Madrid con diritto di recompra in favore del club madrileno effettivamente esercitato nel giugno 2016. Nel giugno 2018, la Figc ha modificato l’art. 102.4 Noif prevedendo la facoltà nell’ambito di cessioni definitive di pattuire il diritto di re-compra a condizione che: (a)nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto perla concessione della recompra e per l’esercizio del diritto stesso, (b) la clausola di recompra sia sottoscritta dal calciatore a pena di nullità, (c) il club cedente stipuli con il calciatore un contratto del-la durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva e (d) il club cessionario stipuli con il calciatore un contratto della durata minima di tre stagioni. Inoltre, si era altresì previsto che la recompra potesse essere esercitata con effetto dalla prima o dalla seconda stagione successiva alla cessione. Nell’aprile 2019,la Figc ha modificato la disciplina del termine per l’esercizio della recompra, prevedendone l’esercizio esclusivamente nel primo giorno della sessione estiva del calciomercato della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuto il trasferimento ma, soprattutto, ha sancito che gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti dai trasferimenti con diritto di recompra decorrano dal momento dell’esercizio/rinuncia della recompra. Con questa modifica, richiamata dal presidente federale proprio in commento alla novella disposta nei giorni scorsi ,la Figc ha inteso sterilizzare gli effetti derivanti da un uso distorsivo dell’istituto, volto cioè unicamente alla realizzazione di plusvalenze fittizie da parte delle società coinvolte. Venendo ora alle ultime modifiche regolamentari, la Figc ha introdotto ilcomma 4-bis all’art. 103 Noif replicando sostanzialmente la disciplina sopra esposta di cui all’art. 102.4 agli accordi di cessione temporanea di calciatori maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di conversione della cessione in definitiva. Per comprendere la portata della novella, si consideri che, per i cd. prestiti con diritto di riscatto, era già(ed è) previsto un istituto volto a garantire un controllo sul calciatore da parte dei club cedenti, ovverosia il «diritto di contro-opzione» ex art. 103.2 Noif, mentre per icd. «prestiti con obbligo» l’introduzione della recompra colma (su richiesta della Lega Serie A) effettivamente una lacuna, garantendo al club cedente un controllo sul calciatore ceduto anche in tali casi. Ad ogni modo, si consideri che la differente ratio dei due istituti emerge dalla disciplina delle tempistiche di esercizio del diritto: la contro-opzione si esercita nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale che sinora, ha disposto una finestra di pochi giorni successiva a quella prevista per il di-ritto di riscatto, mentre per la recompra detta finestra si estende nell’ordine di anni, dato che in tal caso il diritto potrà essere esercitato il primo giorno della sessione esti-va di calciomercato della seconda stagione successiva a quella in cui la cessione temporanea è convertita in definitiva.
(Italia Oggi)