Processo Plusvalenze, le motivazioni del Tribunale Federale: "Non esiste il metodo di valutazione dei giocatori"

22/04/2022 alle 18:32.
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La Figc ha pubblicato le motivazioni per cui il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale nel cosiddetto caso plusvalenze. Il comunicato:

[...] Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti. In ragione di ciò, reputa che la richiesta delle difese di restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per l’inserimento della nota inviata alla Co.Vi.So.C. in data 21 aprile 2021, ovvero di acquisizione della stessa per ordine dell’Organo Giudicante, sia da ritenere assorbita dalla decisone di proscioglimento nel merito. Il Collegio ritiene, anzitutto, di dover riconoscere lo sforzo acquisitivo, valutativo e argomentativo speso nel presente procedimento dalla Procura Federale, che ha elaborato un proprio metodo di valutazione andando poi a confrontare l’importo individuato quale corrispettivo “giusto” per ogni singolo calciatore interessato dalle acquisizioni/cessioni oggetto del procedimento con quanto risultante dal sito Transfermarkt.

In particolare, la Procura Federale è giunta ad una propria valutazione del valore di cessione di taluni calciatori, generalmente non lungi da quanto risultante dal detto sito, considerando i seguenti criteri valutativi: A) età; B) ruolo; C) carriera sportiva (il settore giovanile di provenienza, rilevante per i giovani calciatori; la militanza in squadre di più elevato blasone; la categoria più frequentata; i risultati conseguiti e i titoli ottenuti dalle squadre di militanza nelle competizioni ufficiali; l’eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; gli assist e, per i portieri, le reti subite; eventuali infortuni di una certa serietà subiti ed il numero di presenze in ciascuna competizione); D) storia economica dei trasferimenti avuto riguardo anche alle condizioni contrattuali fissate nei trasferimenti precedenti; E) contratti di lavoro sportivo, avuto riguardo anche alla durata, alla retribuzione prevista (Relazione attività acquirente – pagg. 20-21). Pur tuttavia non ha ritenuto di dover attribuire a ogni singolo fattore, dianzi individuato, una valenza specifica in termini percentuali in modo tale da poter uniformare la propria valutazione, peraltro effettuata in via retrospettica e senza indicazione, per ogni singolo criterio, del valore o peso ad esso attribuito. Ha poi dato valenza, quali sintomi di operazioni di cessione finalizzate alla realizzazione di plusvalenze: a) alla reciprocità di due o più cessioni tra medesime società; b) alla contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni; c) alla realizzazione di plusvalenze per entrambe le società; d) all’irrilevanza delle cessioni dal punto di vista finanziario che, per le società interessate, hanno comportato un pareggio, effettivo o sostanziale, tra entrate e uscite. Ha, quindi, effettuato riscontri correttivi sulle operazioni prese in considerazione, tanto per la società cedente (plusvalenze) quanto per la società cessionaria (immobilizzazioni), concludendo per la non correttezza (secondo i casi) delle relazioni trimestrali e dei bilanci.

Pur tuttavia, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato (cfr. C.U. n. 10/TFN- SD- 2018/2019).
Infatti, e ciò vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione. 

Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata.

Al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento, come peraltro evidenziato dalle difese dei deferiti, che magari tengano conto (se del caso, anche) di “investimenti” su giovani calciatori ritenuti di prospettiva (con inerente “apprezzamento” del loro valore di acquisizione); della necessità di entrate finanziarie, anche per compensare esborsi per acquisizioni; della necessità di rinforzare la squadra in uno o più ruoli, che magari presentino una scarsità di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e così via, secondo le caratteristiche tipiche del calcio e delle società professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori.

In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell’individuare o, meglio, nell’indicare il valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non può esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri individuati da “Dottrina e prassi” (v. Relazione, cit., pag. 21), ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto (perché è sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettività delle situazioni delle società cedenti e cessionarie, nonché della valutazione prospettica della seconda rispetto all’acquisto. Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione.

De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale.
Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare. 

Restano assorbite le ulteriori eccezioni nel merito formulate dalle difese dei deferiti. Residua a dire della specifica violazione contestata al Pisa Srl e cioè l’aver contabilizzato il corrispettivo della cessione del calciatore Stefano Gori nella data di sottoscrizione del contratto di cessione nel mentre, secondo l’ipotesi accusatoria, essa andava contabilizzata alla data di decorrenza del tesseramento per la nuova società. Il Collegio osserva che il contratto de quo è stato stipulato in data 28 giugno 2020 e da tale data si è verificata la cessione definitiva del calciatore, non rilevando in contrario la dizione di cessione preliminare (che, come noto, in ambito calcistico ha natura di cessione definitiva ad effetto differito) né il fatto che il calciatore abbia continuato a fornire le proprie prestazioni per la società cedente sino al termine della stagione sportiva (ancorché, nella specie, protrattasi sino all’inizio settembre 2020). Del resto, da un lato, l’art. 2216 cod. civ. prevede che il libro giornale indichi “giorno per giorno” le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; d’altro lato, tutte le vicende riguardanti il calciatore, dal momento della cessione (quali, ad es., eventuali infortuni gravi, ma anche diritto di ulteriore cessione) riguardano la società cessionaria.
Infine, se così non fosse, nessuna cessione intervenuta nei periodi consentiti per i contratti preliminari potrebbe incidere sul bilancio di quella stagione sportiva, atteso che il nuovo tesseramento non potrebbe che decorrere dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.

(figc.it)

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