ITALIA OGGI - La tessera del tifoso non passa l'esame del garante della privacy. Con un provvedimento datato 10 novembre 2010, ma reso noto solo ieri, il Garante ha elencato che cosa non va nella tessera. In primo luogo non sono risultate a norma le informative che accompagnano il rilascio: i supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma «tessera del tifoso» devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull'uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione.
Con la tessera del tifoso, gli appassionati hanno la possibilità di entrare a fare parte di una comunità «virtuosa» di tifosi, e possono anche fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle società sportive. Ovviamente la tessera dà la possibilità di seguire la squadra in trasferta nel settore «ospiti» e di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica. Con la tessera il tifoso, inoltre, può entrare allo stadio (salvo provvedimenti ad hoc) anche in presenza di restrizioni decise dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e adottate dalle autorità di pubblica sicurezza e, infine, dovrebbe garantire di acquistare agevolmente, attraverso procedure più snelle di identificazione degli acquirenti, i tagliandi relativi alle partite.
Per il rilascio della tessera (per cui ci vuole l'assenso della questura) le società raccolgono i dati personali dell'interessato e quindi si pone un problema di privacy: la tessera contiene informazioni sul conto del possessore, è contrassegnata da un codice alfanumerico e spesso contiene un dispositivo a radiofrequenza (rfid o etichetta elettronica), utilizzato solo per l'accesso agli stadi e «leggibile» a una distanza non superiore a 10 cm da appositi lettori posizionati presso i tornelli di ingresso.
Il garante ha dato le linee guida per l'informativa collegata alla raccolta dei dati del supporter, che deve poter sapere quali trattamenti si possono fare senza il suo consenso e quali, invece, devono avere il suo lasciapassare. L'informativa, infatti, deve spiegare che ci vuole il consenso specifico se le società vogliono vendere prodotti, fare attività di marketing o inviare comunicazioni commerciali. Nell'informativa le società, poi, devono spiegare bene che i dati anagrafici dei possessori delle tessera vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l'assenza di provvedimenti (D.a.spo., misure di prevenzione, sentenze di condanna per reati cosiddetti da stadio) che ostacolino il rilascio. I tifosi, infine, dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid. Il tifoso non solo deve sapere quando ci vuole il suo consenso, ma deve anche poter dare liberamente il suo assenso. E in particolare deve sempre avere la possibilità di poter esprimere esplicitamente il suo «no» all'uso dei dati per finalità di marketing. Nel suo provvedimento il garante ha invitato le società sportive a valutare l'opportunità di predisporre moduli separati per l'attivazione di ulteriori funzionalità della tessera o per la fornitura di servizi «accessori».
Le società che intendono effettuare attività di profilazione del tifoso sono state, infine, richiamate alla necessità di acquisire un consenso specifico e distinto da parte degli interessati, verificando in questo caso se di deve ricorrere alla notifica del trattamento al garante.