Giudice Sportivo: Curva Sud chiusa per un turno con la condizionale. Ammenda di 10 mila euro a Mourinho, in diffida Veretout e Mancini

02/11/2021 alle 16:30.
giudice-sportivo-2

Il post Roma-Milan ha conseguenze per il club giallorosso, in particolare per la segnalazione della Procura Federale sui cori razzisti diretti a Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha sanzionato la Roma con la chiusura della per un turno, con la sospensione condizionale per un anno. Lo stop (che sarebbe in quel caso di 2 turni) scatterà quindi solo all'eventuale seconda infrazione, nel caso venga commessa entro 12 mesi.

Per José Mourinho multa di 10 mila euro. L'allenatore giallorosso è stato sanzionato "per avere, al termine della gara e in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose". Riguardo i giocatori, entrano in diffida  Veretout e Mancini, che nell'elenco dei giocatori a rischio si aggiungono a Bryan Cristante. Terza ammonizione per Zaniolo e Karsdorp



Questo il testo del dispositivo del giudice in merito alla chiusura per un turno con la condizionale della . Dal dispositivo si evince che la Procura Figc aveva segnalato solo l'episodio dei cori contro Kessié, mentre per quelli diretti a Ibrahimovic a farlo è stato l'arbitro Maresca:

"Il Giudice sportivo,

considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan;

considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla , occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;

considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione"

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO