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Deferimento Garcia, il Tribunale Federale si dichiara incompetente sul ricorso della Roma

15/01/2015 alle 20:35.
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Il Tribunale Federale Nazionale si dichiara incompetente a giudicare il ricorso presentato dalla Roma contro il deferimento al tecnico , al vice Frederic Bompard e alla società stessa. , Bompard e la Roma (a titolo di responsabilità oggettiva) erano stati deferiti per l'utilizzo del cellulare da parte del tecnico giallorosso in Livorno-Roma del 25 agosto 2013, prima giornata della scorsa stagione. Il provvedimento era stato deliberato dalla Procura Federale lo scorso 5 dicembre, a 16 mesi di distanza dai fatti.

Il Tribunale Federale ha sconfessato la linea difensiva del club giallorosso, che sottolineava la tardività del provvedimento:  "L’eventuale sconfinamento temporale dell’indagine ad opera della Procura federale non incide sulla legittimità del deferimento - si legge nel dispositivo - né può invalidarlo, perlomeno quando quest’ultimo sia generato, anche solo parzialmente, da atti di indagine compiuti in modo tempestivo. E che, a prescindere da ogni altra considerazione, l’audizione dello stesso  sia avvenuta nel rigoroso rispetto dei termini di indagine appare circostanza incontestabile. Così come incontestabile resta il fatto che nella fattispecie le dichiarazioni confessorie dello stesso tecnico capitolino siano in grado di sostenere, in autonomia, il deferimento in parola, discutibile in concreto, però, atteso che la materia trattata, in conformità alla ormai pacifica interpretazione, attrae la competenza dell’organo di giustizia monocratico. Trattasi, invero, di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). Nella circostanza, non risulta che l’infrazione sia stata rilevata dall’Arbitro né dai suoi assistenti, o anche solo dal quarto ufficiale o da eventuali collaboratori della Procura federale, pertanto, non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli “Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. ", il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza".

(figc.it)

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