Giudice Sportivo, ammenda di 50 mila euro alla Roma. Tre giornate di squalifica a Chiellini. Nel Genoa stop per Gilardino e Antonelli

12/05/2014 alle 21:25.
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Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 maggio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara soc. ROMA – soc.

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (soc. ) nei confronti del calciatore   (soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica edocumentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede” nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento.

Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava “In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. ed il calciatore Sig.  n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. , in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) “confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. ”.

Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore integri gli estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 CGS. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive.

Ne consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Chiellini Giorgio (soc. ), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la di tre giornate effettive di gara.

 

Gara soc. ROMA – soc.

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che “al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavali, lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di origine territoriale;

considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza della ), come puntualizzato dai collaboratori federali, strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa “percettibilità”, e la sua sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso.

La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali:

1) il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari,

2) l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati “Curva Nord” e “”, di alcuni striscioni (“Daje Daniè” “Forza Daniele” “Napoletano Infame”) inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00.

 

SQUALIFICATI DEL :

ANTONELLI Luca (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

GILARDINO Alberto (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

(Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

TOTTI Francesco (Roma)

GIA' IN DIFFIDA: , Taddei

 

(legaseriea.it)

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