Manchester City, il TAS dà torto al club: respinto il ricorso sul fair play finanziario

15/11/2019 alle 20:47.
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Il TAS dice 'no' al Manchester City. Attraverso un comunicato ufficiale, il TAS ha dichiarato "inammissibile" il ricorso del club inglese contro l’indagine della Uefa per quanto riguarda le violazioni del Fair Play Finanziario. "Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la sua decisione nell’ambito della procedura arbitrale tra Manchester City FC Ltd. (MCFC) e la Union Européenne de Football Association (UEFA) in relazione all’appello presentato al TAS dal Manchester City contro le decisioni emesse dalla Camera investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body il 15 maggio 2019", si legge nel comunicato ufficiale.

"L’appello era principalmente diretto contro la decisione presa dalla Camera investigativa (IC) della UEFA CFCB in merito alla presunta non conformità del Manchester City ai regolamenti UEFA sulle licenze per club e il fair play finanziario. Nella sua decisione del 15 maggio 2019, la Camera investigativa ha deciso di sottoporre la questione alla Camera arbitrale (AC) della UEFA CFCB e di raccomandare l’imposizione di una sanzione al club. Il 24 maggio 2019, il Manchester City ha presentato ricorso al TAS per l’annullamento della decisione della Camera investigativa del CFCB. La procedura arbitrale è stata condotta da un panel del TAS composto dal sig. Manfred Nan, procuratore di Arnhem, Paesi Bassi, in qualità di presidente del panel; Andrew de Lotbinière McDougall, procuratore di Parigi, Francia, e Ulrich Haas, professore di diritto a Zurigo, Svizzera, in qualità di arbitri. Su richiesta della UEFA, il gruppo di esperti TAS ha accettato di decidere in primo luogo sulla competenza giurisdizionale e sulla ricevibilità.

Il gruppo di esperti scientifici TAS ha stabilito che il ricorso del Manchester City è inammissibile, considerando che ‘Un ricorso contro la decisione di una federazione, associazione o ente sportivo può essere presentato al TAS se il ricorrente ha esaurito i rimedi legali disponibili prima all’appello, in conformità con gli statuti o i regolamenti di tale organo (Articolo R47 delle Regole TAS)’. Nella fattispecie, la decisione presa dalla Camera investigativa di rinviare un caso alla Camera arbitrale non è definitiva e non può quindi essere impugnata direttamente al TAS", conclude la nota.

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