Giudice Sportivo, Juventus sanzionata per cori anti-Napoli: un turno di chiusura alla Nord, 2 alla Sud e 50mila euro di ammenda

11/11/2013 alle 18:17.

Arrivano le sanzioni in casa Juventus dopo i cori discriminatori di ieri sera durante il match contro il Napoli. Dagli spalti sono stati intonati invettive contro i partenopei che sono stati ritenuti meritevoli di sanzioni come un turno con le curve chiuse e l’ammenda di € 50.000,00 e la revoca della sospensione per Juventus Genoa. La revoca si traduce per un turno aggiuntivo di chiusura per la Curva Sud bianconera

Arrivano le sanzioni in casa dopo i cori discriminatori di ieri sera durante il match contro il . Dagli spalti sono stati intonati invettive contro i partenopei che sono stati ritenuti meritevoli di sanzioni come un turno con le curve chiuse e  l’ammenda di € 50.000,00 e la revoca della sospensione per . La revoca si traduce per un turno aggiuntivo di chiusura per la bianconera. A queste sanzioni si vanno a sommare altri 10.000 per l'utilizzo di laser da parte di alcuni sostenitori bianconeri. Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello:

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. – soc. del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara

(ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34°

secondo tempo) sostenitori della soc. , collocati nei settori denominati
e

“Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco -

senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi

con il sapone non vi siete mai lavati, m…. colera sei la vergogna dell’Italia intera


– uccidete questi bastardi”
;



ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori

approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”

rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come

precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle

panchine aggiuntive;



delibera



1) di sanzionare la soc. con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare

una gara con i settori denominati “” e “Curva Nord” privi di spettatori;




2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione

deliberata
con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. – soc.

del 27 ottobre 2013
.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria.

 

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OGBONNA Obinze Angelo (): doppia ammonizione per comportamento non

regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



BONUCCI Leonardo (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

 

(legaseriea.it)

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