Calcioscommesse, deferiti Mauri e Lazio per 2 partite

10/07/2013 alle 13:37.

Stefano Mauri e la Lazio deferiti per il calcioscommesse: il rinvio a giudizio sportivo del procuratore Figc Stefano Palazzi, formalizzato oggi, riguarda due match, Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio 201

(ansa)

La Procura Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale 8 tesserati per illecito sportivo (Mauri, Milanetto, Cassano, , Zamperini, Benassi, Ferrario e Rosati). A Mauri e Zamperini la Procura contesta anche la violazione dell’Art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’Art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva. A titolo di responsabilità oggettiva sono state deferite le società Lazio, e Lecce. In relazione alla gara Lazio- del 14 maggio 2011 sono stati deferiti Cassano, , Mauri, Milanetto e Zamperini. Deferite Lazio e per responsabilità oggettiva. In merito alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011 sono stati deferiti Benassi, Cassano, Ferrario, , Mauri, Rosati e Zamperini. Deferite Lazio e Lecce a titolo di responsabilità oggettiva.

(figc.it)

 

Ecco il comunicato ufficiale:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la GARA LAZIO - del 14.5.2011 - s.s. 2010 – 2011

1 - CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A., Carlo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. LAZIO S.p.A., MILANETTO Omar, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società S.p.A., e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LAZIO - del 14/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché, per CASSANO, , MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce - Lazio del 22/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12.

2 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non tesserato titolare di un'agenzia, sulla gara LAZIO – del 14/05/2011.

3 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;

b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del C.G.S.

4 - la società S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MILANETTO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara. Per la GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010 – 2011

A) 5 - BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. LECCE S.p.A., CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A., FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. LECCE S.p.A., GERVASONII Carlo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. LAZIO S.p.A., ROSATI Antonio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. LECCE S.p.A., e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, èsottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione

dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

B) Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per CASSANO, ,
MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio – del 14/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito

oggetto del procedimento 33pf11-12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12.

6 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di

Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di AURELI Luca, soggetto non tesserato, sulla gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011. 7 - la società U.S. LECCE S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti

contestati ai propri tesserati BENASSI, FERRARIO e ROSATI. Con l’aggravante di cui

all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

8 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:

a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;

b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 22, del Codice di GiustiziaSportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del C.G.S.

(figc.it)

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