Calciopoli, sentenza gup: "Le schede sono la prova dell'esistenza della cupola"

26/04/2010 alle 19:41.

L'impiego delle schede sim estere fu «molto importante per raggiungere gli obiettivi» in quanto «costituivano il mezzo necessario agli imputati per colloquiare in modo sicuro con riguardo, in special modo, alle griglie arbitrali nonchè, in prossimità di partite di calcio, con gli arbitri che dovevano dirigerle».

«Nel periodo in cui fu in vita l'associazione a delinquere, fu accertata la disponibilità e l'uso di 29 schede straniere da parte di alcuni dei coimputati», ricorda il giudice nelle motivazioni della sentenza del processo di Calciopoli con rito abbreviato depositate oggi. «D'altra parte il possesso e il conseguente uso di schede segrete deve essere considerato, oltre che come predisposizione di un minimum di mezzi comuni - scrive il giudice - come sintomo, insieme ai precedenti, di appartenenza all'associazione e del vincolo associativo tra i possessori e gli usuari». Il magistrato osserva che «la quantità di schede, la consistenza del loro uso e la essenziale strumentalità al raggiungimento degli scopi del sodalizio, sono dati che inducono a ritenere questo elemento di fatto valido, in unione agli altri, ai fini dell'integrazione del requisito di predisposizione comune di attività e mezzi del delitto associativo».

Dopo aver ricordato la testimonianza del padre dell'arbitro Paparesta e l'ammissione fatta dall'ex designatore Paolo Bergamo (che dichiararono di aver ricevuto cellulari con schede estere dalle mani di Moggi), il giudice evidenzia «che lo stesso Moggi, nel suo pur lungo interrogatorio, non ha trovato elementi ed argomenti per negare il fatto di aver parlato di rilevanti cose calcistiche con più coimputati e con grande frequenza usando schede non identificabili». «Quale fosse il contenuto dei colloqui tra imputati facendo uso delle utenze riservate non è dato, ovviamente, sapere a causa di detta caratteristica.Tuttavia è molto utile - aggiunge il gup - segnalare il discorso tra Moggi e Bergamo avvenuto nella notte del 9 febbraio 2005 ed ascoltato dalla polizia giudiziaria solo per l'imprudenza di quest'ultimo che chiamò il primo dal suo telefono casalingo senza sapere che fosse sotto controllo. In questa conversazione i due parlarono con chiarezza e senza problemi della composizione delle griglie e delle scelte arbitrali che i designatori dovevano fare dopo due giorni».

«Dunque in una delle pochissime occasioni in cui fu disvelato l'argomento dei dialoghi avvenuti tramite telefoni 'copertì - commenta il giudice - fu palese che i conversanti parlarono di temi che, nel rispetto dei reciproci ruoli, non avrebbero dovuto condividere, concordando cioè le 'fascè all'interno delle quali effettuare il sorteggio e le scelte stesse degli arbitri per le partite da giocare nel turno successivo del campionato»