
«Affermare - aggiunge ancora - che ciò che è accaduto successivamente nella carriera di un calciatore dimostra la congruità o meno della 'quotazionè dello stesso in un dato momento della sua carriera, è logicamente inammissibile ed equivale ad affermare che una sentenza definitiva, di condanna o assoluzione, era frutto di un errore di giudizio per il solo fatto che successivamente sono emerse prove inconfutabili, rispettivamente, dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato o che è frutto di un errore di giudizio l'applicazione della sospensione condizionale della pena per il solo fatto che successivamente il condannato commette un nuovo reato»