As Roma: varato il Codice di Condotta per i tifosi. Obbligo imposto dalla Figc a tutti i club di A e B (COMUNICATO)

21/06/2018 alle 18:56.
big-as-roma-logo-sfondo

L'AS Roma ha deciso di adottare, a partire dalla nuova stagione, il "Codice di Condotta per i Tifosi della As Roma" che viene automaticamente accettato da chiunque acquisti un abbonamento o un biglietto per lo Stadio Olimpico e che sarà valido anche in trasferta.

Nell’ambito del presente Codice di Condotta è inoltre declinato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale AS Roma assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Tra le condotte che comporteranno la diminuzione dell’indice di gradimento, ci sono i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo; i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;

Queste le sanzioni previste:

a) diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso;
b) allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
d) rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

 

Non si tratta di una novità esclusiva della Roma. Il codice di condotta infatti si inserisce nel contesto del Protocollo d'Intesa tra Figc e Ministero dell'Interno siglato il 4 agosto dell'anno scorso e un simile regolamento è stato adottato anche da altri club di Serie A e Serie B (ad esempio , e Atalanta, l'ultima società a renderlo noto prima della Roma è il Parma).

Un obbligo che tra l'altro è previsto anche dal Codice di Giustizia Sportiva: è stato infatti inserito un nuovo comma (il 10) nell'art. 12 ("Prevenzione di fatti violenti"), che obbliga tutti i club professionisti ad adottare e far rispettare un codice etico ai propri tifosi. Pena sanzioni anche elevate: 200 mila euro in caso di mancata adozione, più 20 mila in caso di mancata applicazione delle misure previste.

Questo il testo dell'articolo 10, comma 12, del CGS:

"Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:
a) preveda, tra l’altro, il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione di misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella seguenti sanzioni:
euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A;
− euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;
− euro 50.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

In caso di mancata applicazione delle misure afflittive previste dal medesimo codice, le società incorrono nelle seguenti sanzioni:
- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
- euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B;
- euro 5.000 per violazioni in ambito di Lega Pro."

(figc.it)

Clicky