Stadio a Tor di Valle – Stato dell’arte e proposte concrete

01/02/2019 alle 23:20.
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PICWEB.IT - Dopo l’esposto/denuncia di FederSupporter e C.A.L.M.A. indirizzato al Sindaco di Roma ed al Governatore della Regione Lazio, in attesa di conoscere il contenuto (irrilevante in termini tecnico-amministrativi) della Relazione del Politecnico di Torino, le cui anticipazioni “catastrofiche” difficilmente potrebbero modificarsi, a meno di 30 denari, raccolgo l’invito di Luciano Belli Laura di pubblicare il suo breve ma dettagliatissimo riepilogo della situazione urbanistico-amministrativa della vicenda Tor di Valle, che sarebbe bene divulgare affinché, una volta per tutte, si comprenda che, indipendentemente dalla manipolazione della realtà messa in atto da chi pensi di poter creare un sistema politico-amministrativo fondato sulla regola “io sono io e voi non siete un c…!” tanto cara al Marchese del Grillo, in un mondo in cui l’onestà doveva tornare di moda, certe cose non dovrebbero neppure immaginarsi!

Il nostro Paese è maestro nell’infervorarsi in occasione di qualche scandalo giudiziario, oppure a seguito di un fattaccio di cronaca, tuttavia, una volta che il polverone mediatico si è placato, il popolo viene colto da un’amnesia impressionante, lasciando andare le cose anche peggio di prima!

A Roma in molti, ipnotizzati dalle menzogne che girano su Tor di Valle, sembrano essersi già dimenticati le vicende dell’inchiesta Rinascimento e così, quando si parla dello Stadio a Tor di Valle, nessuno sembra ricordare più come stiano realmente le cose, né sembra che qualcuno prenda in considerazione la possibilità che esistano delle norme e dei Piani che prevedano iter diversi da quelli da Marchese del Grillo ipotizzati per lo Stadio “della” AS Roma.

Lascio quindi la parola al collega biellese che, sebbene lontanissimo da Roma, sembra essere molto più interessato alla vicende della Capitale, che non i nostri amministratori politici, cittadini e colleghi.

RIEPILOGO (a cura di Luciano Belli Laura)

In modo schematico occorre evidenziare che:

  1. C’è differenza sostanziale tra VARIANTE Urbanistica al Piano Regolatore Generale e modifica adeguamento a qualsiasi progetto d’edificio o di complesso edificatorio;
    1. La procedura di Variante Urbanistica al P.R.G. è d’esclusiva competenza comunale e prevede: ADOZIONE, pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni, APPROVAZIONE;
    1. Il comma 2-bis, art. 62, Legge 96/2017) consente – ove necessario – che il “verbale” dell’ultima Conferenza di Servizi sul “progetto” costituisca ADOZIONE di Variante Urbanistica;
    1. La suddetta leggina (c.d. ad Pallottam) stabilisce che il “verbale” costituente ADOZIONE di Variante Urbanistica sia inviato al Sindaco che provvede alla APPROVAZIONE;
    1. La Regione, in quanto amministrazione procedente sul “progetto”, invece, il 22 dicembre 2017, erroneamente stabilisce che il “progetto da adeguare” costituisca ADOZIONE di Variante Urbanistica;
    1. Sicché, il 25 gennaio 2018, la Regione “invita” il Proponente ad adeguare il “progetto” alle prescrizioni-ottemperanze e poi trasmetterlo a Roma Capitale per essere PUBBLICATO come Variante Urbanistica;
    1. Roma Capitale pubblica, in quanto Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale, il “progetto” che il Proponente NON HA ADEGUATO come richiesto dalla Regione;
    1. Cittadini ed associazioni presentano OSSERVAZIONI a ciò che Roma Capitale pubblica come Variante Urbanistica al P.R.G. Vigente; alcuni osservano la non procedibilità in quanto Variante Urbanistica di ciò ch’è solo un “progetto” non adeguato;
    1. Il Comune non ha limiti temporali sia per le CONTRODEDUZIONI alle “osservazioni” presentate entro l’11 giugno 2018 sia per APPROVARE la Variante Urbanistica;
    1. Il Dipartimento P.A.U. di Luca Montuori prevede di portare alla APPROVAZIONE del Consiglio Comunale la Variante Urbanistica assieme alla Convenzione necessaria a realizzare il “progetto”;
    1. Il Presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito dichiara che la “Variante Urbanistica va considerata come coda della D.A.C. 32/2017 riconoscente “interesse pubblico” al “progetto”;
    1. A Marcello De Vito andrebbe ricordato che la Variante Urbanistica al P.R.G. non c’entra NULLA con la suddetta deliberazione, ch’è un semplice step nella procedura sul progetto;
  • Il “progetto definitivo” considerato di “interesse pubblico”, con Delibera Assemblea Capitolina n° 32 del 14 giugno 2017, perviene in Regione il 15 giugno 2017, contestualmente all’archiviazione del “vincolo” sulle Tribune dell’Ippodromo di TdV;
    • La Regione Lazio indice la Conferenza di Servizi decisoria asincrona e semplificata per l’esame del “progetto definitivo” che si conclude senza decisione alcuna;
    • Il 19 settembre 2017, la Regione indice una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona che si conclude il 5 dicembre 2017;
    • Il 22 dicembre 2017, la Regione emette la Determinazione G18433 di chiusura positiva della Conferenza di Servizi e di “ASSENSO CON PRESCRIZIONI” al “progetto definitivo”, che non significa “assenso” pieno o “diniego” totale;
    • Il 25 gennaio 2018, la Regione “invita” (ved. Punto 1.6.) il Proponente ad adeguare il “progetto definitivo” alle prescrizioni ed ottemperanze espresse in Conferenza di Servizi da Enti ed Amministrazioni (Stato, Regione, Città Metropolitana e Comune);
    • Nella suddetta comunicazione al Proponente ad adeguare il “progetto definitivo”, viene specificato che solo ove adeguato il “progetto” da adeguare potrà eventualmente essere approvato;
    • La Regione tuttavia, pilatescamente, non prevede di dover controllare che il progetto venga effettivamente adeguato prima d’essere pubblicato in quanto Variante Urbanistica; limitandosi a chiedere d’aver copia di quanto trasmesso a Roma Capitale;
    • La Regione potrà concludere la procedura d’approvazione del “progetto” solo dopo che Roma Capitale abbia concluso la procedura di Variante urbanistica;
    • La procedura d’approvazione del “progetto” si concluderà in Regione solo con Delibera della Giunta Regionale che darà il “permesso di costruire” ossia di realizzare il progetto;
    • Il permesso di costruire realizzando il progetto è un “titolo abilitativo” che ha valore di “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza” alla realizzazione delle opere progettate; vale a dire, un titolo comportante diritti assolutamente rilevanti;
    • Sino alla emanazione della Delibera regionale assegnante il “titolo abilitativo” al progetto, nessuno ha possibilità di minacciare cause milionarie ovvero sostenere diritti acquisiti;
    • Eventuali modifiche progettuali dovrebbero essere valutate in “nuova” Conferenza di Servizi decisoria regionale e, prima, anche in una Conferenza di Servizi preliminare comunale.

Come si può notare, la faccenda è complessa, ma nessuno può continuare a mistificarla, pensando si possa far finta di nulla di quanto emerso nella INCHIESTA RINASCIMENTO.

Sarebbe inoltre deleterio procedere sia nel “progetto” sia nella “Variante urbanistica” senza considerare che gli atti emanati dalla Regione siano sub iudice, per il “ricorso” al TAR presentato da CODACONS e per le conseguenze penali derivanti dalla suddetta inchiesta della Magistratura.

Si tenga inoltre presente che, nelle “osservazioni” presentate, viene chiaramente argomentata la NON procedibilità sulla Variante urbanistica.

Si tenga infine conto che, dopo aver presentato a Raggi e Zingaretti la “diffida” a procedere, ovvero con invito a sospendere in autotutela ATTI che l’inchiesta della Magistratura evidenziano come ILLEGITTIMI, i rappresentanti delle associazioni FederSupporter e CALMA (in rappresentanza di 13 associazioni) hanno depositato in Procura l’esposto/denuncia per accertare supposti reati di cui all’art. 328, comma 1, C.P. ed all’art. 328, comma 2, C.P. !

Dopo tutto quanto sopra sinteticamente esplicitato, sarebbe quindi necessario considerare se possa aver senso:

  • Chiedere l’annullamento della DAC 32 del 14 giugno 2017 che, essendo semplicemente un mero passaggio (step) nella procedura d’approvazione del “progetto”, non ha alcun valore. La procedura d’approvazione del “progetto”, infatti, è ancora aperta e, si spera, non proceda neppure se interviene una “modifica progettuale” che reintroduca “ponti” non finanziati dal Proponente ed ora promessi da Conte o da Toninelli … giacché nessun governo “amico” potrebbe far pagare da tutti un’opera privata che si configura solo ed esclusivamente come la più rilevante SPECULAZIONE FONDIARIA ED IMMOBILIARE, mai tentata a Roma;
  • Sostenere – con ogni mezzo legale – la NON procedibilità della Variante Urbanistica; soprattutto perché, una volta ottenuto il RADDOPPIO della capacità insediativa concessa a Tor di Valle dal vigente Piano Regolatore, gli speculatori (Luca Parnasi prima, e forse James J. Pallotta dopo) potrebbero lucrare plusvalenze indebite con la valorizzazione dei terreni di Tor di Valle, per poi FREGARSENE di COSTRUIRE lo STADIO … Dalle carte dell’Inchiesta Rinascimento emerge che tale obiettivo fosse perseguito dal Proponente del “progetto” di business park ed affini con annesso stadio, poi finito ar gabbio! Sicché, se le cose fossero andate come perseguito dal Proponente di tal “progetto”, il Richiedente una simile “Variante Urbanistica” avrebbe poi ceduto i terreni acquistati da SAIS Spa per € 40 milioni (neppure interamente pagati) a Real Capital od a chicchessia per € 200 milioni;
  • Proporre di fare chiarezza piena sulla vicenda che, ai sensi della c.d. Legge Stadi (comma 304, art. 1, della L. 147/2013), doveva concludersi entro il 180° giorno dall’inizio del procedimento ossia entro 180 giorni dal 12 settembre 2016!

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