Giudice Sportivo, rinvio a Procura federale per cori di discriminazione territoriale. 30mila euro di multa alla Roma e un turno di squalifica a Maicon

10/03/2014 alle 19:36.
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Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che nel
corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della
soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di
discriminazione territoriale

manda

al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni
circostanza utile per l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali
sostenitori della soc. Roma.

 

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA

per avere, nel corso della gara, un componente della
panchina con funzione di , fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura
rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per
avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo
lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

AMMONIZIONI

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SISENANDO (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).

SECONDA SANZIONE

TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)

(legaseriea.it)

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