Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che nel
corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della
soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di
discriminazione territoriale
manda
al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni
circostanza utile per l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali
sostenitori della soc. Roma.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA
per avere, nel corso della gara, un componente della
panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura
rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per
avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo
lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
AMMONIZIONI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
SECONDA SANZIONE
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)
(legaseriea.it)