Giudice sportivo, una giornata a De Rossi che sconterà contro il Siena. Entra in diffida anche Juan

06/02/2012 alle 17:59.

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 1) SERIE A TIM Gare del 4-5 febbraio 2012 - Terza giornata ritorno

dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 febbraio 2012, ha assunto le 
decisioni qui di seguito riportate: 
 
 
 
1) SERIE A TIM                                                                                          
 
Gare del 4-5 febbraio 2012 - Terza giornata ritorno                                                                                  
 
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, 
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di 
gara: 
 
a) SOCIETA' 
 
Il Giudice Sportivo 
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Terza giornata ritorno sostenitori 
delle Società -Lecce-Milan--Novara-Palermo-Roma hanno, in violazione della 
normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato 
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e 
bengala); 
 
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,  
 
delibera 
 
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in 
ordine al comportamento dei loro sostenitori. 
 
* * * * * * * * * 
 
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo 
tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della 
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società 
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo 
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di 
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 
vigilanza. 
 
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo 
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di 
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 
vigilanza. 
 
 Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 
lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, due petardi e numerose palle 
di neve; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere 
a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi 
e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 
danneggiato dei sedili, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti degli stewards 
intervenuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 
lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini 
preventivi e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 4° del 
primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della 
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per 
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
 
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. per avere suoi sostenitori, al termine della gara, 
rivolto all'Arbitro un coro ingiurioso. 
 
b) CALCIATORI 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
 
IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito 
un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente. 
 
PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
 
DIAKHITE Modibo (Lazio): per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro 
un'espressione ingiuriosa. 
 
PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
CARROZZIERI Moris (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 
confronti di un avversario. 
 
CONSIGLI Andrea (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 
possesso di una chiara occasione da rete. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 
 
CANNAVARO Paolo (): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione 
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
CIGARINI Luca (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 
(Ottava sanzione). 
 
CONSTANT Kevin (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
Juraj (): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta 
sanzione). 
 
LAZZARI Andrea (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
Douglas (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
VAN BOMMEL Mark Peter (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
AMMONIZIONE 
 
QUINTA SANZIONE 
 
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 
 
MORALEZ Maximiliano (Atalanta) 
 
SECONDA SANZIONE 
 
CAVANI Edinson (
 
PRIMA SANZIONE 
 
BORRIELLO Marco (
Morgan (
FARAONI Marco Davide (Internazionale) 
 
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
 
AMMONIZIONE DECIMA SANZIONE
 
PEREZ AGUADO Diego Fernando () AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) MONTOLIVO Riccardo () SESTA SANZIONE BIONDINI Davide () DELVECCHIO Gennaro (Lecce) PORTANOVA Daniele () QUINTA SANZIONE CHIELLINI Giorgio () MORLEO Archimede () ODDO Massimo (Lecce) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) MESTO Giandomenico () MORGANELLA Michel (Novara) RAIMONDI Cristian (Atalanta) SEEDORF Clarence (Milan) SILVEIRA DOS SANTOS Juan (Roma) VALIANI Francesco (Parma) SECONDA SANZIONE BARZAGLI Andrea () STANKEVICIUS Marius (Lazio) ZAOUI Eran (Palermo) PRIMA SANZIONE ANTONSSON Mikael () BLASI Manuele (Lecce) EMANUELSON Urby (Milan) Santiago (Novara) MANTOVANI Andrea (Palermo) MARIGA Mcdonald (Parma) MEXES Philippe (Milan) ROZZI Antonio (Lazio) TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)  
 
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
 
AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE
 
PARRAVICINI Francesco (Siena) PEGOLO Gianluca (Siena) c) ALLENATORI AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto ad un Assistente un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. AMMONIZIONE CON DIFFIDA COLANTUONO Stefano (Atalanta): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale. 
 
(legaseriea.it)